Ricetta
Di riccardo (del 13/01/2014 @ 18:49:45, in Lettera R, visto n. 1067 volte)
Scritto attraverso il quale il medico prescrive la cura al paziente assistito. Viene redatta, di norma, su carta intestata che reca le generalità e l'indirizzo del medico. All'interno dei servizi del sistema sanitario nazionale, e solamente per indagini diagnostiche e farmaci contemplati da appositi tabulati, continuamente aggiornati, viene sostituita da moduli in cui l'identificazione del medico prescrittore è possibile grazie ad un timbro col nome, il cognome e un numero di codice assegnato a ogni sanitario. Deve essere redatta tramite un mezzo indelebile, portare la prescrizione del farmaco, la dose e le istruzioni per l'uso, e deve essere firmata e datata. Se la ricetta è ripetibile il sanitario ldeve indicarlo con una sigla o per esteso in fondo alla stessa; in questi casi la ricetta è utilizzabile per 3 mesi o per un massimo di 5 confezioni in totale; ogni volta che viene utilizzata, il farmacista deve apporre un timbro con la data e il numero dei pezzi consegnati; al termine dei 3 mesi o dopo la consegna di 5 pezzi, la ricetta viene annullata. La maggior parte degli ansiolitici e degli ipnotici è concedibile previa presentazione di ricetta ripetibile. La ricetta deve essere trattenuta ogni volta dal farmacista nel caso della maggior parte degli ormoni, oppure se sono prescritti dei barbiturici, dei chemioterapici e dei farmaci per la tosse contenenti codeina. Per le sostanze stupefacenti esiste una particolare ricetta, detta ministeriale, che deve essere ritirata dal medico presso il proprio ordine professionale e firmata, in alcune sue sezioni, nel momento in cui viene ritirata; il modulo è composto da tre parti che devono essere completate e rifirmate al momento della prescrizione: una è trattenuta dal medico, un'altra è conservata dal farmacista e la terza viene consegnata all'eventuale ente assistenziale.